Crowdfunding: impariamo a conoscerlo

Mancano poco meno di 20 giorni, ormai, al lancio ufficiale dell’operazione “Crowdfunding”, voluta e caldeggiata dal Presidente Giorgio La Cava.

“Crowdfunding” è un termine inglese utilizzato nel mondo finanziario per distinguere, rispetto ad altre forme di raccolta, questo genere di “raccolta fondi (crowd = folla, e funding = finanziamento)” che si distingue dalle altre forme di raccolta – tipo, per intendersi, quanto viene fatto oggi anno dalla Fondazione Telethon – perché, a differenza di queste è “una raccolta destinata al conseguimento di un obiettivo”. Cosa significa, in parole più semplici, questa definizione? Molto semplicemente identifica un tipo di operazione che si concretizza con il raggiungimento di obiettivo; se l’obiettivo non viene raggiunto, le somme versate da quanti “hanno sostenuto l’operazione” vengono restituite a quanti hanno aderito; al contrario, Telethon, pur dichiarando l’obiettivo – ricerca scientifica e sostegno economico a chi è affetto da malattie rare -, fa confluire le somme raccolte nel proprio fondo, indipendentemente dall’obiettivo raggiunto.

Come funziona, nella pratica, il “crowfunding”?

La società “A” intende realizzare un progetto a breve-medio periodo (obiettivo) e necessita, perciò, di reperire i fondi necessari al suo raggiungimento; per fare ciò deve offrire la “sicurezza” che tali fondi siano “effettivamente destinati” a “quell’obiettivo”, senza che vengano “distratti” da altri usi. Questa sicurezza la può offrire solo ottenendo l’autorizzazione dalla Banca d’Italia, e sotto lo stretto controllo della “Consob”, l’organismo che vigila sui contratti di Borsa ed altre operazioni finanziarie. La Banca d’Italia ha, al suo interno, un elenco di aziende “specializzate” in questo tipo di operazioni, che sono state appositamente autorizzate dallo stesso Istituto Centrale. La società “A” valuta le “capacità” esecutive di tali aziende, e contatta quella che, a suo modo di vedere, può soddisfare al meglio le proprie necessità; dopo le opportune valutazioni, incarica la società “B”, affidandogli il mandato per ottenere l’autorizzazione dalla Consob e individuare il partner finanziario (istituto bancario) su cui appoggiarsi per la raccolta.   

Terminata la prima fase burocratica (autorizzazioni Consob, accordo tra la società “A” e la Società “B”, ecc.) bisogna formalizzare il tutto, con ATTO NOTARILE PUBBLICO, con il quale i rappresentanti delle società “A” e “B” nominano il RAPPRESENTANTE RESPONSABILE dell’operazione, che dovrà occuparsi sia dell’aspetto logistico, di quello amministrativo, e rendiconterà, all’organo di controllo (Consob), l’andamento dell’operazione, con cadenza regolare! Quindi si occuperà dell’apertura del c/c, di pubblicizzare l’operazione attraverso tutti i canali disponibili (media – giornali, Tv ecc. compreso il Web, con i suoi social) con lo scopo di informare  e coinvolgere nell’operazione quanti più “investitori” possibili, dal più piccolo al più grande.  

Al termine del periodo stabilito, per il raggiungimento dell’obiettivo, la società “B” rendiconta in maniera definitiva la società “A”, che in base al risultato ottenuto, può decidere se “prolungare” la raccolta per un ulteriore periodo, non superiore a quello previsto nel progetto originale (se, ad esempio, è stabilito che la durata della raccolta è di 6 mesi, può essere chiesto il prolungamento fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi). In questa fase, è bene sottolinearlo, i movimenti sul c/c devono essere esclusivamente in entrata, e le eventuali spese di gestione, saranno a carico della società “A” (o di quella “B”, se prevista nell’accordo).

Cosa succede, al termine della raccolta?

Al termine del periodo stabilito, sulla base del rendiconto stilato dalla società “B”, la società “A” deciderà se portare a termine il programma, per raggiungere l’obiettivo, oppure se, nella malaugurata ipotesi che l’importo minimo non fosse raggiunto, deliberare la restituzione delle somme raccolte ad ogni “investitore”, accollandosi le spese necessarie! Questa, se permettete, è già una gran bella garanzia: nessun centesimo di quanto versato andra’ perduto (ovviamente se il vs. Istituto di credito, per effettuare il bonifico di adesione, prende una commissione, quella si, rimarrà a carico di ognuno); giova sottolineare, ancora una volta, che nessuna transazione potrà essere eseguita per “contanti” ma solo in maniera tracciabile – bonifico o quant’altro – proprio per garantirne l’eventuale restituzione!

Se il progetto va avanti, cosa è previsto per i sottoscrittori?

Ovvio che serve una precisazione di fondo: nessun investitore, oltre alla somma versata, sarà chiamato ad altri adempimenti! Diventerà, ad ogni effetto, socio “sostenitore” della società “A”, ma non dovrà partecipare né alla copertura di perdite, né potrà reclamare la distribuzione degli utili.

Potrà, questo è certo, partecipare alle assemblee pubbliche della società, ma non avrà diritto decisionale, né tantomeno di voto. Potrà “consigliare”, in maniera non vincolante, la strategia da tenere, che potrà essere “valutata” dai soci di maggioranza, ma non necessariamente accolta; è la conseguenza, ovvia, del “rischio 0”; è altrettanto ovvio che, qualora il progetto andasse avanti, la somma versata da ogni singolo aderente, andrà a formare un “fondo di accantonamento” utile alla società “A” per raggiungere l’obiettivo prefissato, e non potrà essere rimborsato.

Ogni sottoscrittore potrà, però, cedere la propria quota ad altro soggetto interessato, ma dovrà, in tal caso, informare il Legale Rappresentante che pubblicherà tale intenzione alla totalità dei componenti sociali. Trascorso il tempo strettamente necessario (di norma 1-3 mesi), colui che intende cedere sarà autorizzato alla cessione. Il tempo si rende necessario onde verificare che non sia in atto un accumulo di quote, da parte di qualsiasi persona, che potrebbe usare tale strumento per nuocere alla società preponente.

Se sottoscrivo una quota, e successivamente decido di avere una “partecipazione attiva” sulla società, potrò cambiare il mio status?

Certamente si! In tal caso sarà opportuno portarne a conoscenza il Legale rappresentante, sottoscrivere una ulteriore quota, previo approvazione di apposita assemblea, ed assumere, all’interno della società, una partecipazione attiva, che comprenderà, come ovvio, oltre al diritto di voto, e alla ripartizione di eventuali utili, anche l’obbligo di partecipare ad eventuali perdite in funzione del capitale sottoscritto.

La S.S. AREZZO, in tutto questo, che strategia attuerà?

Dai su, ragazzi, non esageriamo! Intanto impariamo a conoscere il “crowdfunding”; il resto sarà SVELATO SABATO 26 OTTOBRE 2019, ALLE ORE 11,00!!! Dove? In società stanno lavorando per individuare la location giusta per ricevervi in molti!!!! Intanto prendete nota e non prendete altri impegni, che sarà importante partecipare!!!! Perché FARE GRANDE L’AREZZO … INSIEME SI PUO’!!!!!

di Patrizio Blonda